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La normativa che regola la medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che il datore di lavoro, qualora svolga attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, nomini la figura del medico competente.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 626/1994 e lo informano sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva.
In particolare è necessaria la presenza della figura del medico competente in tutte quele attività lavorative con pericolo di esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici. Al riguardo il Ministero del lavoro ha precisato che l'area di intervento del medico competente riguarda, ad esempio, i casi di cui alla tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. n. 303 del 1956 e i casi di cui ai titoli V (movimentazione manuale dei carichi), VI (videoterminali), VII (agenti cancerogeni), VIII (agenti biologici) del D.Lgs. n. 626/1994.